Descrizione
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio non accettabile per la salute umana in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo.
In corrispondenza di tali siti dovranno essere realizzati interventi di bonifica, vale a dire azioni finalizzate all’eliminazione delle fonti inquinanti, nelle matrici ambientali coinvolte, e/o alla riduzione della concentrazione degli stessi entro i valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla normativa per le diverse destinazioni d’uso del sito oppure entro valori di Concentrazione Soglia di Rischio sito specifici (CSR), calcolati mediante procedure di Analisi di Rischio.
La normativa nazionale che attualmente disciplina gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale è il Decreto legislativo del 03/04/2006, n. 152 che alla Parte Quarta, Titolo V ”Bonifica di siti contaminati" definisce le procedure, i criteri e le modalità operative.
Approfondimenti
Procedure di bonifica
Il Decreto legislativo del 03/04/2006, n. 152, art. 242 definisce specifiche fasi e azioni che devono essere intraprese da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento e riportate di seguito:
- comunicazione immediata agli enti di competenza successivamente al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o quando esista il sospetto di una possibile contaminazione;
- attivazione immediata (entro 48 h) delle misure d’emergenza finalizzate a mitigare gli effetti dell’evento e attuazione di un’ indagine ambientale preliminare al fine di verificare, attraverso campionamenti ed accertamenti analitici, che le azioni predisposte, effettuate per contrastare il pericolo di contaminazione od una contaminazione accertata, siano state efficaci;
- confronto delle risultanze dell'indagine con le CSC previste dalla normativa per la specifica destinazione d’uso del sito. Qualora risultino inferiori la procedura avviata con la comunicazione si conclude con l'autocertificazione, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni;
- presentazione del Piano di caratterizzazione, elaborato secondo i criteri e le modalità definite all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC e pertanto occorra effettuare ulteriori indagini in sito;
- elaborazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica, i cui criteri di applicazione sono riportati all’Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V, tenendo conto degli esiti della caratterizzazione e delle caratteristiche ambientali e di utilizzo del sito stesso finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabili per quel sito specifico. Nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude con l’eventuale prescrizione di un monitoraggio; qualora le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultino superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica portato avanti;
- predisposizione del Progetto Operativo di Bonifica che dovrà individuare gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica;
- esecuzione di indagini ed attività istruttorie per verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti effettuate dalla Provincia che si avvale di ARPA. A seguito di una specifica Relazione Tecnica la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.
L’attuale contesto normativo prevede, inoltre, per la gestione dei siti contaminati:
- procedure ordinarie (art. 242);
- procedure semplificate:
- procedure semplificate per i punti vendita carburanti (Decreto ministeriale del 12/02/2015, n. 31);
- procedure semplificate per le operazioni di bonifica (art. 242 bis);
- procedure per aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249);
- procedure specifiche per i Siti di Interesse Nazionale (art. 252);
- procedure per aree militari (art. 241 bis)
- procedure per le aree agricole (art. 241)
https://www.arpal.liguria.it/tematiche/suolo/bonifica-dei-siti-contaminati.html